Quali sono le norme del diritto di ripensamento, costi di recesso e migrazione

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Districarsi tra le varie norme che regolano i rapporti tra utente e operatore non è sempre facile. Reperire le leggi e i regolamenti di settore presenta delle difficoltà dovute alle diverse fonti da cui promanano. Al fine di facilitare la loro consultazione abbiamo riunito in un unica pagina le norme che regolano diversi aspetti del contratto: il ripensamento, il recesso e la portabilità del numero fisso.


 Decreto bersani (Decreto-legge 31 gennaio 2007)
Codice del Consumo (articolo del Diritto al ripensamento)
art.64 e segg. del D.Lgs.206/2005 come modificato dal D.Lgs n.21 del 21 febbraio 2014
 Codice delle comunicazioni elettroniche – Dlgs n.259 del 2003
 Portabilità del numero – DELIBERA N. 41/09/CIR

Decreto-legge 31 gennaio 2007

Art. 1 Ricarica nei servizi di telefonia mobile, trasparenza e liberta’ di recesso dai contratti con operatori telefonici, televisivi e di servizi internet
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza delle tariffe, di garantire ai consumatori finali un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio, nonche’ di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, e’ vietata, da parte degli operatori della telefonia mobile, l’applicazione di costi fissi e di contributi per la ricarica di carte prepagate, anche via bancomat o in forma telematica, aggiuntivi rispetto al costo del traffico telefonico richiesto, nonche’ la previsione di termini temporali massimi di utilizzo del traffico acquistato. Ogni eventuale clausola difforme e’ nulla ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. Gli operatori adeguano la propria offerta commerciale alle predette disposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. L’offerta delle tariffe dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’effettivo costo del traffico telefonico, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto.
3. I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facolta’ del contraente di recedere dal contratto o di trasferirlo presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati da esigenze tecniche e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. Le clausole difformi sono nulle, fatta salva la facolta’ degli operatori di adeguare alle disposizioni del presente articolo i rapporti contrattuali gia’ stipulati alla data di entrata in vigore del presente Decreto entro i successivi sessanta giorni.

Diritto di ripensamento

Art. 64 Esercizio del Diritto di recesso

1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di quattordici giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5.
2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.
3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

Art.65 Decorrenze
DECORRENZE
1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo.

Recesso per modifiche contrattuali

L’articolo seguente, estrapolato dal  Codice delle comunicazioni elettroniche – Dlgs n.259 del 2003, disciplina la materia del recesso per intervenute modifiche unilaterali del contratto.


Art. 70 I consumatori, qualora si abbonano a servizi che forniscono la connessione o l’accesso alla rete telefonica pubblica, hanno diritto di stipulare contratti con una o più imprese che forniscono detti servizi. Il contratto indica almeno:

a) la denominazione e l’indirizzo del fornitore del servizio;

b) i servizi forniti, i livelli di qualità dei servizi offerti e il tempo necessario per l’allacciamento iniziale;

c) i tipi di servizi di manutenzione offerti;

d) il dettaglio dei prezzi e delle tariffe, nonché le modalità secondo le quali possono essere ottenute informazioni aggiornate in merito a tutte le tariffe applicabili e a tutti i costi di manutenzione;

e) la durata del contratto, le condizioni di rinnovo e di cessazione dei servizi e del contratto;

f) le disposizioni relative all’indennizzo e al rimborso applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto;

g) il modo in cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 84.

2. L’Autorità vigila sull’applicazione di quanto disposto ai fini di cui al comma 1 e può estendere gli obblighi di cui al medesimo comma affinché sussistano anche nei confronti di altri utenti finali.

3. I contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica diversi dai fornitori di connessione o accesso alla rete telefonica pubblica devono contenere le informazioni elencate nel comma 1. L’Autorità può estendere tale obbligo affinché sussista anche nei confronti di altri utenti finali.

4. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto, senza penali, all’atto della notifica di proposte di modifiche delle condizioni contrattuali. Gli abbonati sono informati con adeguato preavviso, non inferiore a un mese, di tali eventuali modifiche e sono informati nel contempo del loro diritto di recedere dal contratto, senza penali, qualora non accettino le nuove condizioni.

5. L’utente finale che utilizzi, o dia modo ad altri di utilizzare il servizio per effettuare comunicazioni o attività contro la morale o l’ordine pubblico o arrecare molestia o disturbo alla quiete privata, decade dal contratto di fornitura del servizio, fatta salva ogni altra responsabilità prevista dalle leggi vigenti.

6. Rimane ferma l’applicazione delle norme e delle disposizioni in materia di tutela dei consumatori.

Procedure di migrazione tra gli operatori

Art. 18
1. Il presente articolo definisce le modalità di migrazione di un cliente tra operatori nelle quali è coinvolto il passaggio del servizio intermedio sottostante fornito dall’Operatore notificato, precedentemente utilizzato dall’operatore donating e, successivamente al passaggio del cliente, utilizzato dall’operatore recipient. Ai fini del presente articolo, per operatore recipient si intende pertanto la divisione commerciale dell’operatore notificato o di altro operatore.
2. Le procedure di migrazione delle linee in accesso sono concordate preventivamente tra gli operatori, incluso l’operatore notificato e prevedono le seguenti fasi:
a) il cliente finale può comunicare la richiesta di migrazione all’operatore recipient, indicando il nominativo dell’operatore donating;
b) il recipient fornisce la comunicazione della richiesta di migrazione di cui al punto a), con appositi mezzi informatici, all’operatore donating, senza indugio e comunque entro un giorno lavorativo dalla sua ricezione. Tale comunicazione contiene tutte le informazioni necessarie a consentire l’individuazione del contratto;
c) l’operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete dell’operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. Indipendentemente dal servizio intermedio sottostante (bitstream, WLR, bitstream naked, accesso disaggregato), la comunicazione avviene
I) dopo 10 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al punto a),
d) la divisione rete dell’operatore notificato entro un giorno lavorativo conferma agli operatori donating e recipient la data attesa di consegna;
e) l’operatore recipient fornisce entro 3 giorni lavorativi dalla data attesa di migrazione, una comunicazione al cliente che conferma la data prevista per la migrazione;
f) gli operatori recipient e donating possono interrompere la migrazione o richiedere la rimodulazione della data attesa di consegna solo in casi eccezionali e non dipendenti dalla propria volontà, secondo quanto previsto all’art. 17, comma 12 della delibera n. 274/07/CONS.
g) alla data attesa di consegna la divisione rete dell’operatore notificato effettua l’operazione di migrazione e la notifica sia al donating che al recipient;
h) l’utente può a sua scelta, in alternativa al punto a), inoltrare la richiesta di migrazione all’operatore donating. In tal caso, indipendentemente dal servizio intermedio sottostante (bitstream, WLR, bitstream naked, accesso disaggregato), l’operatore donating entro
II) 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta di cui al punto a), a far
data dal 1° marzo 2010;
comunica all’operatore recipient la volontà del cliente. L’operatore recipient trasmette la richiesta di migrazione alla divisione rete dell’operatore notificato, indicando la data attesa di consegna concordata con il cliente. La procedura prosegue in linea con le disposizioni dei punti
da d) ad f).
3. In caso di rientro in Telecom Italia, quest’ultima comunica all’utente, al momento dell’attivazione del contratto, la possibilità di usufruire dei servizi di altro operatore utilizzando il codice di Easy Access ad esso associato, della disponibilità del blocco selettivo delle chiamate ed, inoltre, delle modalità per la richiesta della fatturazione dettagliata del traffico.
4. Gli operatori comunicano all’Autorità l’elenco dettagliato delle causali di rigetto e di rimodulazione della data attesa di consegna pattuite in sede di stipula degli accordi di interconnessione, corredato da note esplicative sull’uso delle singole causali. La modifica delle causali è concordata tra le parti e notificata all’Autorità.
5. La portabilità del numero, indipendentemente dagli operatori coinvolti e dai servizi intermedi sottostanti alla migrazione, è sincronizzata al passaggio della/e linea/e di accesso; nel caso di linea con più numeri è prevista una modalità di gestione sincronizzata della portabilità di tali numeri;
6. Ciascun operatore assegnatario di numerazioni, coinvolto nella gestione delle portabilità successive dei propri numeri (inclusa Telecom Italia), provvede al reistradamento delle chiamate geografiche secondo la modalità onward routing con tempi garantiti da SLA e penali adeguati alle tempistiche previste dalle portabilità del numero. Tale reistradamento avviene sulla base della comunicazione del recipient, una volta espletata ogni necessaria attività del donating.
7. Nel caso in cui l’utente receda anticipatamente da un servizio di accesso per passare ad un operatore che ripaga la stessa linea, anche attraverso un servizio di accesso intermedio, l’utente non può essere soggetto al pagamento di oneri non giustificati dai costi effettivamente sostenuti.
Art. 3 (Prestazioni non richieste)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di attivazioni, migrazioni o cessazioni non richieste l’utente ha diritto di ottenere gratuitamente, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione relativa alla prestazione non richiesta, la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l’attivazione della prestazione non richiesta dall’utente.
2. Gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa e coinvolti nella fornitura di una prestazione non richiesta, di cui al comma precedente, cooperano al fine del ripristino della precedente configurazione del cliente.
Art. 5 Pubblicizzazione delle procedure di migrazione
1. Gli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa forniscono ampia diffusione ai propri clienti circa la possibilità di trasferire la propria utenza presso altro Operatore di rete fissa mediante le procedure di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modifiche.
Art. 6 Costi connessi al trasferimento delle utenze
1. In caso di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modifiche, Telecom Italia è remunerata dall’Operatore recipient sulla base dei costi delle attività sottostanti il passaggio richiesto;
2. In caso di migrazione l’operatore donating non può porre in capo al proprio cliente alcun costo di cessazione correlato ai costi di cui sopra, in quanto remunerati dall’Operatore recipient.

Art. 3 (Prestazioni non richieste)
1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, in caso di attivazioni, migrazioni o cessazioni non richieste l’utente ha diritto di ottenere gratuitamente, entro 5 giorni lavorativi dalla segnalazione relativa alla prestazione non richiesta, la precedente configurazione della propria linea. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l’attivazione della prestazione non richiesta dall’utente.
2. Gli operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa e coinvolti nella fornitura di una prestazione non richiesta, di cui al comma precedente, cooperano al fine del ripristino della precedente configurazione del cliente.
Art. 5 Pubblicizzazione delle procedure di migrazione
1. Gli Operatori autorizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica su rete fissa forniscono ampia diffusione ai propri clienti circa la possibilità di trasferire la propria utenza presso altro Operatore di rete fissa mediante le procedure di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modifiche.
Art. 6 Costi connessi al trasferimento delle utenze
1. In caso di migrazione di cui alla delibera n. 274/07/CONS e successive modifiche, Telecom Italia è remunerata dall’Operatore recipient sulla base dei costi delle attività sottostanti il passaggio richiesto;
2. In caso di migrazione l’operatore donating non può porre in capo al proprio cliente alcun costo di cessazione correlato ai costi di cui sopra, in quanto remunerati dall’Operatore recipient.

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